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STATUTO

“MAG 2 FINANCE Società Cooperativa”

Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 11 dicembre 2004

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1.  ( Costituzione)
E’ costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata sotto la denominazione “MAG 2 FINANCE Società Cooperativa”, siglabile “MAG 2 ”.

ART. 2.  (Sede)
La Cooperativa ha sede nel comune di Milano e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge.

ART. 3.  (Durata e norme applicabili)
La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria.
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 4.  (Scopo sociale)
Scopo della Cooperativa è sostenere attraverso l’attività finanziaria, lo sviluppo di società costituite principalmente in forma di Cooperativa od Associazione che operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, dell’ecologia e dell’ambiente, ovvero verso quei progetti che si ispirino all’autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e risorse. Si colloca nel grande settore dell’Economia Sociale e non profit e si pone come ulteriore obiettivo l’ampia collaborazione a livello Europeo ed Internazionale su programmi transnazionali di ogni genere inerenti lo scopo di cui sopra.

ART. 5.  (Oggetto)
Oggetto sociale è dunque il seguente:
a) Effettuare, col capitale raccolto e a favore delle società di cui allo scopo sociale, operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fideiussioni e simili, nonché delle operazioni di raccolta di depositi sociali tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative;
b) Assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle stesse;
c) Assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, altre associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra;
d) Partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di collaborazione o di promozione di un circuito a livello nazionale ed extra nazionale;
e) Stipulare con le entità oggetto dei nostri interventi particolari accordi al fine dell’ottenimento di particolari condizioni vantaggiose sull’acquisizione di beni e servizi da offrire ai nostri soci.
Potrà inoltre, per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed in via non prevalente, svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle elencate nonché compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge, con l'esclusione tassativa del rilascio di garanzie, fideiussioni e simili. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici.

SOCI

ART. 6.  (Soci)
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni di età ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge; le cooperative, altre persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti giuridici, entità varie che intendono operare nello spirito del presente statuto ed ai fini del raggiungimento di scopo ed oggetto sociale come da precedente art. 4.
Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con i fini che la Cooperativa si propone.
Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

ART. 7  (Ammissione Soci)
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dallo statuto, dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) eventuale visura camerale;
c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare
verso la cooperativa la persona giuridica;
d) l'ammontare delle quote che la persona giuridica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente
dall’entità' delle quote sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda.
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato insindacabilmente  dal consiglio di amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.


ART.8  (Obblighi dei Soci)  
I soci dovranno sottoscrivere un capitale la cui quota minima è fissata in Euro 51,64 (cinquantuno/64) e non superiore ai limiti fissati dalla legge.
Potranno inoltre versare una tassa di ammissione se e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Essi sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta, o immediatamente alla comunicazione della loro ammissione, o entro il termine e nei modi previsti dalla comunicazione di accettazione.
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
d) all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
I soci inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.
I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti (se vengono emesse obbligazioni), il libro degli strumenti finanziari (se esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.
I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9  (Perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde per recesso,decadenza, esclusione, o decesso.

ART. 10  (Diritto di Recesso)
10.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:
- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo della società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 C.C. IV° comma.
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge.
10.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo ha legittimato.

ART. 11  (Decadenza)
 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli non più in grado di collaborare ai fini sociali. Inoltre decadano coloro che operano in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 4

ART. 12  (Esclusione)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere, dandone comunicazione all’Assemblea, i soci:
a) che non ottemperino con comportamenti che costituiscono grave inadempimento alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida si rendano morosi nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo
c)in qualunque modo danneggino, moralmente o materialmente  la cooperativa, o svolgano attività in contrasto  o in concorrenza con essa.
Contro la delibera di esclusione gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13  (Rimborso delle quote)
I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, calcolata sulla base del bilancio nell’esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni delle quote deliberate dall’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall’art. 21 punto c. Tale rimborso, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti, avrà luogo nei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a decorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono destinatari.

ART. 14  (Decesso)
In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota nella misura, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13.

PATRIMONIO SOCIALE  E MUTUALITA’

ART. 15  (Patrimonio)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote,come previsto dall’art. 8;
b) dal fondo di riserva sia legale che straordinario e dai fondi indivisibili deliberati in sede di approvazione del bilancio dall’Assemblea;
c) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda Cooperativa ed a copertura di particolari rischi;
d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 16 ( Prevalenza della mutualità)
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità. Pertanto:
a) e’ fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) e’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) e’ vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 17  (Trasferimento e cessione delle quote)
Le quote sociali sono nominative, le stesse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e comunque negoziate con effetto verso la società.
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 18  (Riparto tra i soci)
Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, decadenza, esclusione o di morte dei soci o per il caso di scioglimento e di liquidazione della società, non è mai ripartibile tra i soci.

BILANCIO

ART. 19  (Esercizio sociale)
L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 20  (Bilancio annuale)
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21  (Destinazione dell’utile)
Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto come segue:
a) non meno della quota minima prevista dalla legge a fondo di riserva legale mai divisibile tra i soci ai sensi dell’art. 12 della L. 904/77;
b) una percentuale in misura prevista dalla legge da destinare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro;
c) ad eventuale aumento gratuito delle quote sociali in misura non superiore a quanto previsto dalla legge ed entro i limiti stabiliti dalla stessa, tenendo conto del momento in cui è stato versato il Capitale;
d) il restante, dedotta una eventuale quota di retribuzione al capitale effettivamente versato in misura non superiore al tasso legale di interesse, a scopi mutualistici come previsto dall’art. 15 c) del presente statuto.
L’Assemblea può sempre deliberare di destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile ad esclusione di quanto previsto al punto b) del presente articolo.

ART. 22 (Riserve)
Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 23  (Obbligazioni sociali)
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 24  (Ristorni)
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento.

Art. 25  (Strumenti finanziari)
La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:
a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
b) unicamente diritti patrimoniali.
Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale e’ obbligatoria.
I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l’organo di controllo.

ORGANI SOCIALI

ART. 26  (Organi sociali)
Sono organi sociali della Cooperativa:
a) l'assemblea dei Soci;
b)il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.

ART. 27  (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, oppure, qualora intervengano pressanti esigenze gestionali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/20 (un ventesimo) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice ovvero con mezzi di comunicazione telematica a ciascun Socio almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l'adunanza;
c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e dei Sindaci effettivi.

ART. 28  (Assemblea ordinaria)
L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili
b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale, e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
g) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
h) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
i) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

ART. 29  (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:
a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 30  (Svolgimento dell'Assemblea)
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.
Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci; i soci non possono farsi rappresentare da Soci Amministratori.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta.
Deve procedersi a scrutinio segreto per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci quando ne faccia richiesta la maggioranza degli aventi diritto.
L'Assemblea e' presieduta di norma  dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, salvo diversa decisione, da persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendolo anche tra i Soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato.
In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.
E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 31  (Validità delle delibere)
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i Soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32  (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di ventuno membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti previsti dalla legge in ordine al numero di mandati consecutivi.
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all’assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purche' in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33  (Sostituzione degli amministratori)
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34  (Poteri di gestione)
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35  (Deleghe)
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte  singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 36  (Rappresentanza)
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37  (Rimborsi e compensi)
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L’assemblea determina il compenso degli amministratori.
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38  (Assunzione di responsabilità)
La cooperativa si assume, con riferimento all’art. 11, comma sei, del D.Lgs. 472/97, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che, il legale rappresentante della società, gli amministratori, il collegio sindacale, il direttore generale, il responsabile amministrativo e i dipendenti della stessa commettano nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri.
L’assunzione di responsabilità è in ogni caso esclusa quando le predette figure:
1. abbiano agito con dolo o colpa grave;
2. abbiano agito contro gli interessi della società;
quando:
3. l’imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili;
4. l’inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e macroscopica.”

COLLEGIO SINDACALE

ART. 39  (Composizione e durata del Collegio Sindacale)
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea nominerà pure il presidente del collegio stesso.
I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative.
Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.
L’entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I sindaci  hanno diritto a compenso stabilito all’atto della nomina e in conformità con le tariffe professionali vigenti, oltre ai rimborsi spese sostenute per conto e nell’interesse della cooperativa.

ART. 40  (Poteri del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, del codice civile.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile

Art. 41  (Controllo contabile)
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la  nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42  (Scioglimento della Cooperativa)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina 1 o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31/01/92 n.59. in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera c) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.43  (Regolamento interno)
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea.
Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, del comitato di controllo e verifica etici, di altri organi consultivi, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Cooperativa.

ART. 44  (Rinvio)
Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

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