Vai
alla home page
STATUTO
“MAG 2 FINANCE Società
Cooperativa”
Statuto
approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 11
dicembre 2004
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
ART. 1. ( Costituzione)
E’ costituita una Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata sotto la denominazione “MAG 2
FINANCE Società Cooperativa”, siglabile “MAG 2
”.
ART. 2. (Sede)
La Cooperativa ha sede nel comune di Milano e potrà istituire
sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche
altrove, nei modi e nei termini di legge.
ART. 3. (Durata e norme applicabili)
La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere
prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea
straordinaria.
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile
in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del
codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per
azioni.
ART. 4. (Scopo sociale)
Scopo della Cooperativa è sostenere attraverso
l’attività finanziaria, lo sviluppo di società
costituite principalmente in forma di Cooperativa od Associazione che
operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della
solidarietà, dell’ecologia e dell’ambiente, ovvero
verso quei progetti che si ispirino all’autogestione e dunque
prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei
metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti
e risorse. Si colloca nel grande settore dell’Economia Sociale e
non profit e si pone come ulteriore obiettivo l’ampia
collaborazione a livello Europeo ed Internazionale su programmi
transnazionali di ogni genere inerenti lo scopo di cui sopra.
ART. 5. (Oggetto)
Oggetto sociale è dunque il seguente:
a) Effettuare, col capitale raccolto e a favore delle società di
cui allo scopo sociale, operazioni di finanziamento sotto qualsiasi
forma, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di
garanzie, fideiussioni e simili, nonché delle operazioni di
raccolta di depositi sociali tra il pubblico e di ogni altra operazione
riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative;
b) Assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali
sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle stesse;
c) Assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative
e non, altre associazioni o entità di varia natura che operino
in armonia con lo scopo di cui sopra;
d) Partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative
finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di
collaborazione o di promozione di un circuito a livello nazionale ed
extra nazionale;
e) Stipulare con le entità oggetto dei nostri interventi
particolari accordi al fine dell’ottenimento di particolari
condizioni vantaggiose sull’acquisizione di beni e servizi da
offrire ai nostri soci.
Potrà inoltre, per il raggiungimento dell’oggetto sociale
ed in via non prevalente, svolgere qualunque altra attività,
connessa ed affine a quelle elencate nonché compiere le
operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge,
con l'esclusione tassativa del rilascio di garanzie, fideiussioni e
simili. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà
aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo ed
ai suoi organismi periferici.
SOCI
ART. 6. (Soci)
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano
compiuto diciotto anni di età ed abbiano i requisiti prescritti
dalla legge; le cooperative, altre persone giuridiche, associazioni ed
altri soggetti giuridici, entità varie che intendono operare
nello spirito del presente statuto ed ai fini del raggiungimento di
scopo ed oggetto sociale come da precedente art. 4.
Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con i
fini che la Cooperativa si propone.
Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione
o sottoposti a procedure concorsuali.
ART. 7 (Ammissione Soci)
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al
consiglio di amministrazione.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio,
cittadinanza, codice fiscale;
b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nei limiti minimi
e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione
eventualmente stabilito dallo statuto, dall'assemblea, oltre
all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del
consiglio di amministrazione;
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale
rappresentante, dovrà essere corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) eventuale visura camerale;
c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione
della persona fisica designata a rappresentare
verso la cooperativa la persona giuridica;
d) l'ammontare delle quote che la persona giuridica intende
sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente
dall’entità' delle quote sottoscritte, la persona
giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione
di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte
incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai
regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso
visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause
di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre
leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera
sulla domanda.
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto
proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della
domanda, deliberato insindacabilmente dal consiglio di
amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente
comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori
provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto
della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione
dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la
deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di
ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha
proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di
amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
ART.8 (Obblighi dei Soci)
I soci dovranno sottoscrivere un capitale la cui quota minima è
fissata in Euro 51,64 (cinquantuno/64) e non superiore ai limiti
fissati dalla legge.
Potranno inoltre versare una tassa di ammissione se e nella misura
determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Essi sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta, o immediatamente alla
comunicazione della loro ammissione, o entro il termine e nei modi
previsti dalla comunicazione di accettazione.
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal
consiglio di amministrazione;
d) all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali.
e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in
concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
I soci inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al
tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda
della necessità.
I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro
delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti (se vengono
emesse obbligazioni), il libro degli strumenti finanziari (se
esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del
comitato esecutivo, se esiste.
Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie
spese.
I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non
spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o
inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
ART. 9 (Perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde per recesso,decadenza, esclusione,
o decesso.
ART. 10 (Diritto di Recesso)
10.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:
- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo della società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci
dall'art. 2468 C.C. IV° comma.
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova
emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti
inderogabilmente dalla legge.
10.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo
amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della
decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una
decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che
lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato
nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per
le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già
esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca
la decisione che lo ha legittimato.
ART. 11 (Decadenza)
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di
quelli non più in grado di collaborare ai fini sociali. Inoltre
decadano coloro che operano in contrasto con quanto previsto dal
precedente art. 4
ART. 12 (Esclusione)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di
Amministrazione può escludere, dandone comunicazione
all’Assemblea, i soci:
a) che non ottemperino con comportamenti che costituiscono grave
inadempimento alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti
oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur
dopo formale sollecitazione e diffida si rendano morosi nel versamento
delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la
società per qualsiasi titolo
c)in qualunque modo danneggino, moralmente o materialmente la
cooperativa, o svolgano attività in contrasto o in
concorrenza con essa.
Contro la delibera di esclusione gli interessati possono proporre
opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione.
ART. 13 (Rimborso delle quote)
I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al
rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata,
calcolata sulla base del bilancio nell’esercizio in corso al
momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e,
comunque, in misura mai superiore al valore nominale, ma aumentato
delle eventuali rivalutazioni delle quote deliberate
dall’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall’art.
21 punto c. Tale rimborso, sempre che il Consiglio di Amministrazione
non deliberi altrimenti, avrà luogo nei sei mesi successivi
all’approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di
ritenzione spettante alla Cooperativa fino a decorrenza di ogni proprio
eventuale credito verso i soci. Le deliberazioni prese in materia di
recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono
destinatari.
ART. 14 (Decesso)
In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della
quota nella misura, con le modalità e nei termini previsti
dall’art. 13.
PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA’
ART. 15 (Patrimonio)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote,come previsto
dall’art. 8;
b) dal fondo di riserva sia legale che straordinario e dai fondi
indivisibili deliberati in sede di approvazione del bilancio
dall’Assemblea;
c) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza,
mutualità, istruzione anche professionale di miglioramento
culturale, ricreazione, propaganda Cooperativa ed a copertura di
particolari rischi;
d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al
fine di essere impiegata negli scopi sociali.
Art. 16 ( Prevalenza della mutualità)
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza nell’ambito della mutualità. Pertanto:
a) e’ fatto divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
b) e’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) e’ vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART. 17 (Trasferimento e cessione delle quote)
Le quote sociali sono nominative, le stesse non possono essere
sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e
comunque negoziate con effetto verso la società.
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire
le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci
l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento
che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il
diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote
della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto
o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
ART. 18 (Riparto tra i soci)
Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale
rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per
i casi di recesso, decadenza, esclusione o di morte dei soci o per il
caso di scioglimento e di liquidazione della società, non
è mai ripartibile tra i soci.
BILANCIO
ART. 19 (Esercizio sociale)
L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 20 (Bilancio annuale)
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione
provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati
separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,
distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori
documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai
sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere
accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in
particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di
amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a
mutualità prevalente della società. Nella suddetta
relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle
deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il
bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di
amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza
dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,
dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse
eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180
giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le
ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di
esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo
delle cooperative a mutualità prevalente.
ART. 21 (Destinazione dell’utile)
Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo
fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto
come segue:
a) non meno della quota minima prevista dalla legge a fondo di riserva
legale mai divisibile tra i soci ai sensi dell’art. 12 della L.
904/77;
b) una percentuale in misura prevista dalla legge da destinare al fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
costituito dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al
Ministero del Lavoro;
c) ad eventuale aumento gratuito delle quote sociali in misura non
superiore a quanto previsto dalla legge ed entro i limiti stabiliti
dalla stessa, tenendo conto del momento in cui è stato versato
il Capitale;
d) il restante, dedotta una eventuale quota di retribuzione al capitale
effettivamente versato in misura non superiore al tasso legale di
interesse, a scopi mutualistici come previsto dall’art. 15 c) del
presente statuto.
L’Assemblea può sempre deliberare di destinare
l’intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile ad
esclusione di quanto previsto al punto b) del presente articolo.
ART. 22 (Riserve)
Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve
tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto
obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART. 23 (Obbligazioni sociali)
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo
patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.
Art. 24 (Ristorni)
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori,
l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai
soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla
quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito
Regolamento.
Art. 25 (Strumenti finanziari)
La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la
disciplina prevista per le società per azioni.
Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:
a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
b) unicamente diritti patrimoniali.
Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono
essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la
nomina del Collegio Sindacale e’ obbligatoria.
I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori
e dei componenti l’organo di controllo.
ORGANI SOCIALI
ART. 26 (Organi sociali)
Sono organi sociali della Cooperativa:
a) l'assemblea dei Soci;
b)il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.
ART. 27 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e
può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali,
purché nel territorio italiano.
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta
l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in
conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i
Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
l’approvazione del bilancio, oppure, qualora intervengano
pressanti esigenze gestionali stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata
tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
necessario o utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per
iscritto da 1/20 (un ventesimo) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve
effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice ovvero
con mezzi di comunicazione telematica a ciascun Socio almeno 15 giorni
prima dell'adunanza.
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l'adunanza;
c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione,
quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette
l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti la
maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e dei Sindaci
effettivi.
ART. 28 (Assemblea ordinaria)
L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili
b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio
Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del
Consiglio di amministrazione;
c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi
agli Amministratori per la loro attività collegiale, e
l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non
deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono
gratuite;
d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente
statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
g) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o
società consortili fra cooperative;
h) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non
accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente
convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione
successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia
assembleare;
i) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le
previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni
dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
ART. 29 (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le
materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati
alla sua competenza:
a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.
ART. 30 (Svolgimento dell'Assemblea)
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti
dovuti.
Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della
quota sottoscritta.
In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare
nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci;
i soci non possono farsi rappresentare da Soci Amministratori.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano
con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata
dall'Assemblea volta per volta.
Deve procedersi a scrutinio segreto per l'elezione degli Amministratori
e dei Sindaci quando ne faccia richiesta la maggioranza degli aventi
diritto.
L'Assemblea e' presieduta di norma dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, salvo diversa decisione, da persona designata
dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato
dall'Assemblea, scegliendolo anche tra i Soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato.
In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un
notaio.
E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con
altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà indicato
dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi
casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione
proposta.
ART. 31 (Validità delle delibere)
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente
costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione
quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi
diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
Soci intervenuti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci
presenti.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale,
sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i Soci
dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera
raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni
dalla data di pubblicazione della deliberazione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un minimo di tre membri ad un massimo di ventuno membri,
secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti previsti dalla legge
in ordine al numero di mandati consecutivi.
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di
amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta
il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un
terzo del totale.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta
all’assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a
ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o
più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed
anche estraneo al consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla
sede sociale, purche' in Italia, tutte le volte che il presidente lo
giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno
uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire
almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del
collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o
messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di
amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano
presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli
intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di
amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui
possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche
mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del
rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi
verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
presidente ed il segretario.
Art. 33 (Sostituzione degli amministratori)
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel
corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..
Art. 34 (Poteri di gestione)
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la
gestione della cooperativa.
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri
gestionali loro attribuiti in sede di nomina.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei
rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri,
direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati
atti o categorie di atti.
Art. 35 (Deleghe)
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art.
2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in
parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi
compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da
alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri
attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso
o esclusione dei soci.
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue
controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad
un massimo di tre membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o
sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio
di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal
presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato
esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di
amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti e votanti.
Art. 36 (Rappresentanza)
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio
di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri
amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto
stabilito dalla deliberazione di nomina.
Art. 37 (Rimborsi e compensi)
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per
ragioni dell'ufficio.
L’assemblea determina il compenso degli amministratori.
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori,
nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione
del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
Art. 38 (Assunzione di responsabilità)
La cooperativa si assume, con riferimento all’art. 11, comma sei,
del D.Lgs. 472/97, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni
o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni
conseguenti a violazioni che, il legale rappresentante della
società, gli amministratori, il collegio sindacale, il direttore
generale, il responsabile amministrativo e i dipendenti della stessa
commettano nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro
poteri.
L’assunzione di responsabilità è in ogni caso
esclusa quando le predette figure:
1. abbiano agito con dolo o colpa grave;
2. abbiano agito contro gli interessi della società;
quando:
3. l’imperizia o la negligenza del comportamento siano
indiscutibili;
4. l’inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e
macroscopica.”
COLLEGIO SINDACALE
ART. 39 (Composizione e durata del Collegio Sindacale)
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due
supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea
nominerà pure il presidente del collegio stesso.
I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti normative.
Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca,
decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.
L’entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà
solo dopo la loro espressa accettazione.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica.
I sindaci hanno diritto a compenso stabilito all’atto della
nomina e in conformità con le tariffe professionali vigenti,
oltre ai rimborsi spese sostenute per conto e nell’interesse
della cooperativa.
ART. 40 (Poteri del Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409 bis, terzo comma, del codice civile.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio
sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti
eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo
comma, n. 5. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e
di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a
proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che
non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del
codice civile
Art. 41 (Controllo contabile)
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un
revisore contabile o di una società di revisione, il collegio
sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve
essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla
cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritti presso il registro istituito
presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di
legge.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 42 (Scioglimento della Cooperativa)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina 1
o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e
stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,
previo rimborso ai Soci del capitale effettivamente versato e
rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere
destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31/01/92
n.59. in conformità al presente statuto e in ottemperanza al
disposto dell’art. 2514 lettera c) c.c.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.43 (Regolamento interno)
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa
potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti
interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare
dall'Assemblea.
Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore,
se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, del
comitato di controllo e verifica etici, di altri organi consultivi, se
ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento
economico degli eventuali dipendenti della Cooperativa.
ART. 44 (Rinvio)
Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto
per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono
inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del
vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
Torna
su