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MODALITA' DI RIMBORSO DELLA QUOTA
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In base all’articolo 13 dello Statuto, il socio, per ottenere il rimborso della quota di capitale sociale, deve aspettare che venga approvato il bilancio relativo all’anno in cui chiede il rimborso; il bilancio viene approvato entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio; ciò significa che i soci possono rientrare in possesso del proprio capitale solo dopo il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui presentano - per iscritto - la richiesta di rimborso.
Tuttavia, i soci che
hanno
UN’ESIGENZA IMMEDIATA DI LIQUIDITÀ (e che, quindi, non
possono aspettare
fino alla primavera dell’anno successivo)
possono,
in base all’art. D.3 del Regolamento Interno, ottenere un
finanziamento,
senza alcun interesse o spesa, di importo pari al capitale sociale
richiesto
a rimborso, previa rinuncia all’aumento gratuito.
All’atto della
concessione
del finanziamento, il socio può decidere di procedere secondo
una
delle seguenti due modalità:
1) Il socio ha chiesto il rimborso della quota e vuole recedere. In questo caso dopo la scadenza del finanziamento la quota di capitale della quale era titolare viene “abbattuta” e cessa il suo rapporto con la Cooperativa (RECESSO).
2) Il socio ha chiesto
il rimborso della quota, ma non vuole recedere. In questo caso si
prevede
la restituzione del finanziamento secondo un piano di rientro a rate
mensili
o in un’unica soluzione, senza che la quota sia intaccata e senza
arrivare
alla risoluzione del rapporto sociale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 02/66.96.355 oppure soci@mag2.it